1. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate, di seguito denominata «energia CIP 6», alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.
2. Le somme derivanti dai risparmi di spesa ottenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (GRTN), relativi alle quote di energia elettrica di cui al comma 1, il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per la quota corrispondente al progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti energetiche assimilate, a decorrere dall'anno 2006 e negli anni successivi, sono destinate ad alimentare l'apposito Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER), istituito, ai sensi del comma 3, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a contabilità separata.
3. L' ammontare del trasferimento al FRIGER previsto dal comma 2 equivale alla quota della tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni per l'energia CIP 6 per la parte di fonti assimilate. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità medesima ai consumatori di energia elettrica, è pertanto autorizzata